STATUTO

Per il Consorzio tra i Lottisti di Fontevivola

Statuto originale del 1973 – segue Versione Dattilografata

Articolo 1

È costituito il Consorzio Fontevivola 1 con sede in Sutri (VT).

Articolo 2

Fanno parte del Consorzio – di diritto e di obbligo – nessuno escluso, tutti i proprietari dei terreni siti in località Fontevivola, Comune di Sutri, aventi accesso o comunque serviti dalle strade: provinciale di Ponterotto, delle Ginestre, delle Orchidee (fino a via delle Mimose), delle Mimose, delle Magnolie, delle Cassie (fino a via dei Cedri), dei Gigli e delle Rose fino al terreno che dovrebbe essere assegnato al Comune di Sutri per i servizi, strada parallela alla provinciale, (da viale dei Gigli a viale delle Cassie) e dalle strade interne viale dei Castagni e viale dei Pini, i quali terreni risultano identificati dalla planimetria allegata.

Da tale planimetria risultano, il complesso dei terreni costituenti il comprensorio oggetto del Consorzio ed i limiti territoriali dello stesso, nonché l’ubicazione delle opere e manufatti già esistenti per i servizi: elettrico, telefonico e idraulico per uso domestico.

Articolo 3

Il Consorzio con i mezzi finanziari in appresso elencati, dovrà provvedere, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed all’esercizio delle opere stradali, di quelle per l’approvvigionamento idrico e per la regolarizzazione del deflusso delle acque di superficie; e potrà provvedere:

a) alla progettazione, alla esecuzione ed all’esercizio delle opere, impianti e servizi di interesse comune;

b) all’ istituzione di un servizio per la custodia dei terreni e degli immobili del Consorzio e dei Consorziati e per la sorveglianza delle opere e dei servizi consortili;

c) alla attuazione delle misure ritenute necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento della zona.I mezzi finanziari di cui sopra sono costituiti da:

1) contributi degli utenti;

2) contributi straordinari dovuti dagli utenti che usano delle strade consortili in modo speciale;

3) eventuali sussidi statali, comunali o lasciti privati.

Articolo 4

La durata del Consorzio è indeterminata. Esso potrà tuttavia essere sciolto quando sarà constatato che gli scopi sopra specificati debbono essere assolti da altri Enti e lo scioglimento sia deliberato dalla Assemblea generale.

Il Consorzio potrà contrarre mutui e finanziamenti per il raggiungimento delle sue finalità.

Articolo 5

I consorziati dovranno attenersi alle norme regolamentari della lottizzazione approvate ed alle norme tecniche del piano regolatore generale. In ogni caso le ville dovranno essere unifamiliari.

Articolo 6

È fatto divieto ai consorziati ed eventuali locatari:

a) di occupare, sia pure temporaneamente, le aree delle strade comuni, con costruzioni provvisorie ed oggetti mobili di qualsiasi specie, nonché l’utilizzazione della mezzeria come luogo di lavoro;

b) di tenere in casa allevamenti di animali non domestici che non si addicano al decoro ed all’igiene comune. I cani devono essere condotti al guinzaglio;

c) gettare immondizie e lavare macchine sulla strada;

d) suonare, cantare, ballare al di fuori della propria abitazione, dalle ore 14 alle 16 ed oltre le ore 24;

e) di destinare o concedere in uso, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, i terreni o i fabbricati per l’esercizio di attività che possano arrecare disturbo o molestia per la quiete dei vicini e comunque siano contrarie alla igiene ed al decoro comune;

f) provocare rumori molesti con motorette, macchine od altro; sostare davanti ai passi carrabili;

g) andare con auto o motomezzi a velocità superiore ai 30 km orari;

h) usare automezzi di portata superiore ai 50 quintali senza autorizzazione;

i) usare mezzi cingolati o semoventi che non siano provvisti dei dispositivi previsti per il transito sulle strade asfaltate.

Articolo 7

Ciascun consorziato o utente parteciperà agli oneri ed alle spese del Consorzio nella seguente misura :

– per le spese straordinarie, in proporzione alla superficie del lotto;

– per le spese ordinarie, in proporzione alla superficie del lotto aumentata del 50% per i lotti con costruzione.

Per le delibere relative a spese straordinarie, ogni consorziato ha diritto ad un voto per ciascun lotto senza la differenziazione di cui al comma precedente.

Articolo 8

Tutti i cambiamenti di proprietà, anche se parziali, a qualsiasi titolo, dei terreni e degli stabili compresi nella zona identificata nella planimetria sopra indicata, dovranno essere notificati, dalle parti interessate, al Consorzio, entro 15 giorni dalla data dell’avvenuto cambiamento. In particolare il consorziato dovrà comunicare le generalità del nuovo proprietario con l’assicurazione di aver reso edotto quest’ultimo, delle norme regolanti il Consorzio.

In ordine a tutto quanto sopra forma oggetto del presente statuto e dell’atto costitutivo, i partecipanti al Consorzio, assumono impegno anche per i loro eredi aventi causa. Essi si obbligano inoltre a trasferire agli stessi gli obblighi tutti di cui al presente statuto e atto Costitutivo.

Articolo 9

Entro tre mesi dall’approvazione del presente Statuto a cura del Consiglio di Amministrazione, sarà proceduto alla ricognizione dello stato e della consistenza di tutte le opere di interesse collettivo costruite dal lottizzatore: dette opere con i relativi manufatti verranno assunte in carico dal Consiglio di Amministrazione, soltanto dopo che questi, con apposita delibera, avrà riconosciuto la loro idoneità allo scopo cui sono destinati.

Articolo 10

Il territorio del Consorzio, come attualmente delimitato dal perimetro e dai lotti di terreno identificati sulla planimetria di cui all’articolo 2, potrà essere ampliato, con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i consorziati, qualora sia richiesto dai proprietari dei terreni adiacenti che rappresentino il 60% della superficie da ammettersi, superficie per la quale già dovranno esistere, costituite e funzionanti, tutte le opere di urbanizzazione primaria precisate dall’art. 4 della legge n. 847 del 29 settembre 1964 richiamata dall’art. 8 della legge n. 765 del 6 agosto 1967.

L’accertamento sulla regolarità della esecuzione delle suddette opere come sull’assolvimento degli obblighi inerenti alle opere di urbanizzazione secondaria, dovrà essere effettuato ed attestato dal Comune di Sutri al quale altresì, spetterà fornire assicurazione sul rispetto delle norme del regolamento edilizio per quanto concerne la costruzione dei fabbricati e dei servizi igienici relativi. Il comprensorio incorporato dovrà sottostare alle stesse disposizioni dettate dal presene statuto per il Consorzio “Fontevivola 1 “.

Articolo 11

Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) Il Collegio dei Revisori dei conti;

e) Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 12

L’assemblea è costituita da tutti i consorziati e cioè dai proprietari dei terreni consorziali, per iniziale partecipazione al Consorzio.

Nel caso che un lotto di terreno appartenga a più proprietari, costoro saranno tenuti a nominare un rappresentante comune con diritto di intervento e di voto in assemblea.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i consorziati in regola con il pagamento dei contributi consorziali.

Non possono essere eletti coloro che non sono in regola con i contributi suddetti o abbiano controversie con il Consorzio.

Possono partecipare all’Assemblea ed essere eletti alle cariche sociali, coniugi, parenti ed affini del consorziato fino al 1° grado, per i quali non viene richiesta delega.

Articolo 13

Sono di esclusiva competenza dell’assemblea le delibere concernenti:

a)modifiche dello Statuto, ampliamenti territoriali, scioglimento del Consorzio;

b)nomina e revoca degli Amministratori, dei Revisori dei conti e dei Probiviri;

c)approvazione dei progetti delle opere in genere ed in particolare la progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi pubblici interessanti la collettività dei consorziati;

d)approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi:

e)variazione dei preventivi quando investano gli stanziamenti di bilancio;

f)approvazione del riparto delle spese, degli oneri e dei ruoli dei contributi;

g)autorizzazione alle liti attive e passive e alla stipula di atti transattivi;

h)autorizzazione alla assunzione di mutui o finanziamenti di cui all’articolo 4 del presente Statuto;

i)acquisto di immobili, attrezzi e motomezzi per la normale manutenzione, permute, costituzione di servitù attive e passive;

j)approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, convocata dal Consiglio di Amministrazione, una volta l’anno. Entro il mese di giugno, per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per l’approvazione del preventivo, per l’elezione delle cariche scadute e per trattare gli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Si riunisce in qualunque momento in sessione straordinaria, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando richiesto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio dei Revisori dei conti o da almeno un quinto dei consorziati.

In questi due ultimi casi il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea viene convocata con avviso contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché dell’ordine del giorno: l’avviso dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a ciascun consorziato avente diritto di intervento, almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza.

Articolo 15

Le adunanze in prima convocazione sono valide quando sia presente o rappresentato almeno il 70% (settanta per cento) dei voti dei consorziati.

Per le innovazioni e gli atti eccedenti l’ordinaria Amministrazione è sempre richiesta la presenza diretta o rappresentata dei 2/3 (due terzi) del totale dei voti dei consorziati.

Le sedute di seconda convocazione, indette per un giorno successivo alla prima ma non oltre il decimo, sono valide con un numero di voti, presente o rappresentato, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) della totalità dei voti consorziali per le assemblee ordinarie e non inferiore al 70% (settanta per cento) per le assemblee straordinarie.

Per la validità delle votazioni in assemblee ordinarie è richiesto un numero di voti validi pari almeno alla maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentato in adunanza; per le assemblee straordinarie è richiesto un numero di voti validi peri al 50% più 1 (uno) (cinquanta per cento più uno) dei voti consorziali. Per la presenza in assemblea ed in sede di votazioni, ogni consorziato ha diritto ad un voto per ogni lotto senza costruzione ed un voto e mezzo per ogni lotto con costruzione.

Articolo 16

L’Assemblea è presieduta dal Presidente eletto dall’Assemblea e nomina, ove occorra, due scrutatori; funge da Segretario dell’Assemblea il segretario del Consorzio o altra persona designata dal Presidente dell’Assemblea.

Articolo 17

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di delega scritta che può essere conferita anche a persona estranea al Consorzio. Il delegato non può rappresentare più di dieci consorziati.

Articolo 18

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione occorrenti per l’attuazione degli scopi del Consorzio salvo quanto, per legge o per statuto, è riservato alla competenza dell’Assemblea.

Può assumere, in caso di urgenza, decisioni in ordine a questioni di competenza dell’Assemblea, fino alla concorrenza della somma di lire 5.000.000 (cinquemilioni) per ciascun esercizio. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

a)provvedere a far effettuare i collaudi delle opere autorizzate dall’Assemblea;

b)provvedere all’assunzione ed al licenziamento del personale.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni trimestre ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da non meno di due consiglieri o da un Revisore dei conti.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della convocazione.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice-presidente. Spettano al Presidente:

a) la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio;

b) la cura dell’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 21

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione il Segretario del Consorzio.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea, anche al di fuori dei consorziati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio sarà nominato nel suo seno.

Al Collegio dei Revisori dei conti è devoluto il controllo dell’Amministrazione del Consorzio e tutte le altre attribuzioni e doveri stabiliti dalla Legge. I Revisori dei conti riferiscono all’Assemblea sul consuntivo e preventivo del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dei Revisori dei conti, valgono le norme di cui all’articolo 21.

Articolo 23

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, tra cui è scelto il Presidente, e due membri supplenti; tutti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Collegio sono deferite tutte le controversie che possono sorgere fra consorziati e fra i consorziati ed il Consorzio, in dipendenza e in relazione alla esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed in generale in relazione alla gestione del Consorzio. E ciò ove il consorziato non preferisca che, a termine dell’art. 810 C.P.C., si proceda per mezzo di lodo arbitrale. In tale caso l’esame della controversia sarà affidato a tre arbitri di cui uno designato dal consorziato, l’altro dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed il terzo di comune accordo tra le part, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Viterbo. Il procedimento, in tutti i casi, è regolato dalle norme dell’art. 816 C.P.C.

Sono escluse dalla competenza del Collegio, le controversie in ordine alla corresponsione dei contributi.

Il Collegio giudica senza alcuna formalità, quale arbitro ed amichevole compositore.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni valgono le norme di cui all’articolo 21.

Articolo 24

L’esercizio consortile si chiude il 31 marzo di ogni ano: il primo si chiuderà il 31 marzo 1973.

Entro il 15 maggio gli amministratori dovranno redigere il conto consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. I suddetti documenti contabili dovranno essere rimessi ai consorziati unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria annuale, prevista dall’articolo 14, per il loro esame ed approvazione, almeno 15 giorni prima dell’assemblea.

Il bilancio di previsione, approvato dall’assemblea, costituirà titolo legale per gli amministratori, per la riscossione dei contributi e delle quote di spesa a carico dei singoli partecipanti.

In caso l’esercizio abbia inizio senza che il preventivo sia ancora approvato, ogni consorziato è tenuto a corrispondere agli amministratori, i contributi nella misura fissata dall’Assemblea.

Tutte le deliberazioni degli organi collegiali (Assemblea – Consiglio di Amministrazione – Collegio dei Revisori dei conti – Collegio dei Probiviri) dovranno essere trascritte in verbali su appositi registri bollati e vidimati, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Consorzio.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri, entrano in carica il giorno in cui sono stati eletti.

Articolo 26

Nessun membro degli organi consortili può esprimere il suo voto né essere presente alla votazione quando si deliberi su questione concernente i suoi personali interessi e quelli dei suoi congiunti ed affini.

Articolo 27

Tutte le cariche sociali sono gratuite; sono tuttavia rimborsate ai membri degli organi consortili le spese sostenute per l’espletamento dei compiti ad essi affidati.

Articolo 28

I ruoli dei contributi, determinati nella misura di cui all’articolo 7, debbono essere portati a conoscenza di ciascun consorziato entro 20 giorni dalla approvazione dell’Assemblea.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione, chi ne abbia interesse, potrà ricorrere al collegio dei Probiviri. Il ricorso non può sospendere la riscossione dei contributi.

Articolo 29

La riscossione dei contributi può essere affidata ad un esattore del Consorzio, ovvero il versamento potrà essere effettuato tramite c/c postale o bancario, a seconda delle determinazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

Ufficio consorziale e Segretario

L’Ufficio consorziale, costituito secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, opera sotto la diretta responsabilità del Segretario consorziale.

Spetta al Segretario consorziale:

a) assistere alle riunioni dell’Assemblea consorziale e del Consiglio di Amministrazione consorziali, redigerne i verbali che vanno trascritti su appositi registri;

b) assistere il Presidente nell’attività consorziale e firmare con lo stesso i verbali di riunione degli organi collegiali, i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione:

c) provvedere direttamente agli adempimenti che fanno carico al Consorzio e vigilare sul lavoro del personale dipendente del Consorzio;

d) essere depositario dei registri e documenti consorziali della cui tenuta è responsabile di fronte al Presidente;

e) impiantare e tenere aggiornato il libro dei soci con le relative carature.

Il Segretario del Consorzio sarà compensato.

Articolo 31

Disposizioni generali

Tutti i componenti degli Organi collegiali che siano assenti da tre sedute consecutive, senza giustificato motivo ritenuto valido dai rispettivi organi, decadono dalla carica e saranno sostituiti da coloro che in assemblea seguono nell’ordine dei suffragi ottenuti.

Quando si determinano le condizioni per cui un Consigliere o anche il Presidente debbano decadere dalla carica, non per compiuto periodo, la decadenza è pronunciata dal Consiglio previa contestazione al dichiarato decaduto, il quale potrà ricorrere all’Assemblea, il responso della quale sarà definitivo.

Nel frattempo l’interessato dichiarato decaduto, cesserà dalla carica e da qualunque funzione.

Qualora il Presidente, uno o più Consiglieri o anche l’intero Consiglio, avessero compiuto gravi abusi di qualsiasi natura, a richiesta dei Revisori dei conti o anche di solo un quinto dei consorziati, sarà convocata l’Assemblea dei consorziati stessi, per deliberare in merito, provvedendo alla sostituzione di tutto o di parte del Consiglio o anche del solo Presidente, salva sempre la responsabilità civile e penale degli interessati.

In quest’ultimo caso il Presidente dell’Assemblea, dovrà provvedere a regolare denuncia alla Magistratura competente.

Articolo 32

Ciascun lottista è obbligato a curare la manutenzione del proprio lotto, sia per il decoro generale della lottizzazione e sia specificatamente per quanto riguarda la pulizia e la falciatura delle erbe; onde evitare il pericolo di incendi e di infestazioni di animali nocivi.

In caso di inadempimento, il Consorzio provvederà a denunciare agli organi competenti, per i provvedimenti previsti dalla legge, tale inadempienza .

Articolo 33

Per quanto non regolato dal presente Statuto o dall’atto costitutivo, varranno le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 34

Per ogni controversia giudiziaria che dovesse sorgere, il Foro competente è quello di Viterbo.